Con il nuovo Codice della navigazione da diporto sono istituite diverse tipologie di conduzioni nautiche:
A comando e condotta di natanti e imbarcazioni
B comando di navi
C direzione nautica di natanti e imbarcazioni
(patenti rilasciate a soggetti portatori di alcune patologie espressamente indicate dal “Codice della nautica”)
La patente A diventa obbligatoria nei seguenti casi:
- Si vuole navigare oltre le sei miglia dalla costa
- Se si sta navigando entro le sei miglia dalla costa nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime quando la barca è provvista di un motore con cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
- Se si vuole effettuare sci d’acqua oppure si guida una moto d’acqua.
Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, conseguibili da chi ha compiuto 18 anni, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
- per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa
- per la navigazione senza alcun limite dalla costa
Le patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri. Se l’interessato ne fa richiesta, gli enti possono rilasciare patenti per il comando e la condotta delle sole unità a motore.
Autorità e burocrazia
Per avere informazioni più specifiche e per fare richiesta di rilascio della patente ci si può recare in uno dei seguenti uffici/enti:
- Capitanerie di Porto
- Uffici Circondariali M/mi
- Le ex M.C.T.C. per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa
Se l’intenzione è di fare la domanda di esame è opportuno portare con se alcuni documenti necessari. In primis serve un apposito modulo di richiesta in duplice copia (una in bollo) seguito da un certificato medico e due fototessere. E’ necessario fare anche alcuni versamenti di tasse per l’ammissione agli esami. La copia della domanda, vistata e restituita all’interessato, costituisce un’autorizzazione provvisioria (come per il foglio rosa per le patenti di autoveicoli), con validità tre mesi prorogabile, per le esercitazioni pratiche purchè a bordo vi sia una persona munita di patente conseguita da oltre tre anni e non inferiore a quella che l’interessato aspira a conseguire.
Prova d’esame
Così come per le patenti di autovetture o ciclomotori, l’esame si suddivide in due fasi, la prova teorica e successivamente la prova pratica.
La prova teorica può essere conseguita solo dopo 30 giorni dalla data dell’autorizzazione provvisoria e presentando la dichiarazione di disponibilità, le attestazioni di versamenti delle tasse per il rilascio della patente con relativa marca da bollo.
Da questo momento, cioè dalla “dichiarazione di disponibilità”, l’interessato ha tempo 6 mesi per conseguire la patente nautica.
La prima prova da sostenere è la parte teorica. Se il candidato se non risultasse idoneo, la può ripetere una sola volta dopo un mese e presso la stessa sede; le modalità sono uguali se non viene superata la prova pratica.
Estensioni
Per i possessori della patente a motore è possibile, per ottenere la patente per imbarcazioni a vela, sostenere solamente la prova pratica. Se, invece, si vuol passare dalla patente entro le 12 miglia a quella senza limiti è necessario effettuare un esame teorico integrativo.
La patente nautica ha validità di 10 anni dal momento del rilascio, gli anni sono ridotti a 5 se il conseguimento della patente avviene dopo i 60 anni.
Rinnovo
Per il rinnovo, la convalida, la sostituzione o lo smarrimento della patente nautica bisogna compilare l’apposito modulo in doppia copia (una in bollo), e consegnarlo direttamente o tramite raccomandata presso l’Ufficio Marittimo (Capitaneria di porto o Ufficio Circondariale marittimo) o l’ufficio provinciale della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio.